Tempi stretti per il super ammortamento 2017 e il super ammortamento 2018

La legge n. 232/2016 ha prorogato l’incentivo del super ammortamento al 40 % per gli investimenti in beni strumentali realizzati fino a tutto il 31 dicembre 2017, con una coda al 30 giugno 2018 in presenza di ordini confermati, accompagnati da un acconto del 20 % effettuati entro la fine dello scorso anno. La proroga del super ammortamento al 2017 (e primo semestre 2018) non ha riguardato le autovetture aziendali a deducibilità limitata (per le quali il termine ultimo è rimasto quello del 31 dicembre 2016).

Per gli investimenti in leasing vale la coda al 30 giugno 2018 anche qualora, entro il 31 dicembre 2017, sia stato confermato l’ordine dal fornitore e gli sia stato pagato direttamente l’acconto del 20 %, con la successiva stipula del contratto di locazione finanziaria e commutazione dell’acconto in un maxicanone nei confronti della compagnia di leasing. La stipula e la consegna del bene all’utilizzatore dovranno avvenire entro il 30 giugno 2018. Possono usufruire delle agevolazioni previste per il super ammortamento, le imprese e i lavoratori autonomi. Per accedere al bonus del 40 % i contribuenti devono concludere l’investimento entro il 30 giugno, secondo i criteri di imputazione temporale previsti dall’articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir.

Il fornitore dovrà consegnare o spedire il bene entro fine giugno, oppure, entro la stessa data, dovrà essere ultimata la realizzazione del bene in presenza di investimenti realizzati in appalto. L’entrata in funzione, da cui parte l’ammortamento può invece essere successiva, senza che ciò faccia perdere il beneficio.

La legge n. 205/2017 ha riproposto il super ammortamento di imprese e professionisti anche per il 2018 (con una coda al 30 giugno 2019 in presenza di ordini e acconti 20 % entro il 31 dicembre 2018) con una maggiorazione ridotta dal 40 % al 30 % e con esclusione delle autovetture e dei veicoli di cui all’articolo 164 del TUIR, anche se strumentali (restano agevolabili solo i mezzi pesanti come autocarri, autobus, ecc).

Il super ammortamento si distingue dall’iper ammortamento. Entrambe sono delle agevolazioni concesse a chi investe nell’Industria 4.0, ma iper ammortamento è una supervalutazione del 250% degli investimenti in beni materiali nuovi, dispositivi e tecnologie abilitanti la trasformazione in chiave 4.0 acquistati o in leasing mentre super ammortamento è una supervalutazione del 130% degli investimenti in beni strumentali nuovi acquistati o in leasing. Per chi beneficia dell’iper ammortamento possibilità di fruire anche di una supervalutazione del 140% (maggiorazione del 40 %) per gli investimenti in beni strumentali immateriali (software e sistemi IT).

La SI-IES è entrata nel settore dell’Industria 4.0 con il Digital Innovation Hub virtuale, offrendo alle piccole e medie imprese un supporto nelle diverse aree e temi di interesse: strategie aziendali, tecnologia ICT, Internet of Things, processi produttivi, normativa, marketing, finanza d’impresa, formazione avanzata, big data, cybersicurezza. Inoltre, la SI-IES assiste le PMI anche negli aspetti fiscali relativi all’Industria 4.0.

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